Carta di identitą under 15
CARTE DI IDENTITÀ: ORA ANCHE PER GLI UNDER 15

Cos'è?
La Carta d'Identità Under 15 viene rilasciata ai giovani al di sotto dei quindici anni dall'Ufficio Anagrafe.
Alla luce delle nuove disposizioni, decreto legge 13 maggio 2011, infatti, è stato sopresso il precedente limite d'età, fissato a quindici anni. Il documento, però, avrà una validità temporale diversa a secondo dell’età del minore.
Validità
La carta d’identità rilasciata ai minori di anni tre sarà valida 3 anni, quella per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni sarà valida 5 anni, mentre solo per i maggiorenni sarà valida 10 anni.
Per il rilascio della carta d’identità ai minori con età tra i tre e i diciotto anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai tre e i diciotto anni ha una validità di cinque anni.
La carta d'identità, inoltre, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Modalità
I ragazzi devono presentarsi personalmente in una sede dell'Anagrafe accompagnati da entrambi i genitori (o esercente la potestà).
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza dei genitori e del minore stesso. Al fine del rilascio, infatti, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
È possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà presentare la dichiarazione di assenso del genitore assente (con le modalità dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2009) e la copia del suo documento di identità (carta d'identità o documento equipollente).
Documentazione
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, con il capo scoperto, occhi aperti, con il volto verso l'obiettivo, sguardo diretto, di misura compresa tra i 35 e i 40 mm di larghezza, e non più vecchi di 6 mesi. Per saperne di più, clicca qui.
Dichiarazione di assenso del genitore assente, solo nel caso fosse presente un solo genitore, con copia del suo documento di identità (carta d'identità o documento equipollente).
Rinnovo
Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza.
Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura, i Carabinieri o presso il Comando di Polizia Municipale.
Per deterioramento: occorre portare all'Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio.
Espatrio
Per ottenere la carta d'identità valida all'espatrio occorre l'atto di assenso firmato da entrambi i genitori.
Se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (vedi sopra).
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Al riguardo, si suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della podestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Link utili:
Atto di assenso per carta d'identità
Ufficio Anagrafe