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lo statuto
comunale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
art. 1
Autonomia
Statutaria
1) Il Comune di
Ciampino è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2) Si avvale
della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell’ordinamento, per lo svolgimento di funzioni proprie e delle funzioni
attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3) Rivendica per
sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse
economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché
nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel
rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità
pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina
ai cittadini.
4) Realizza con i
poteri e gli istituti del presente Statuto l’autogoverno della comunità.
art. 2
Finalità
1)
Il Comune di Ciampino riconosce la validità ed il rilievo del processo di
integrazione europea. Partecipa alla cooperazione con altri Enti Locali
nell’ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza
internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie
Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle
formazioni sociali alla costituzione dell’Europa Unita e alla tutela dei
diritti di cittadinanza europea.
2) Il Comune si
impegna a promuovere, d’intesa con gli altri Comuni nel circondario, tutte
le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche
e socioculturali nella prospettiva dell’area metropolitana.
3) Il Comune si
adopera per la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali,
religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della
cultura e della tolleranza.
4) Ispira la sua
azione al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
art.
3
Stemma e Gonfalone
1) Il Comune
negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Città di
Ciampino”.
2) Lo stemma
consta di una figura geometrica e modulare“ tagliato al primo d’azzurro alle
sei punte di dardo d’argento poste in ordine tre, due, uno, nel secondo di
azzurro ai sei grappoli con viticci di verde posti in ordine uno, due, tre ,
alla sbarra sul tutto”.
La corona di città è turrita formata da un
cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a
muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine
di muro, il tutto d’oro e murato di nero.
3) Nelle
cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario
rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa,
il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del
Comune.
art.
4
Assetto e tutela
del territorio
1) Il Comune di
Ciampino, con particolare riguardo per l’area del Parco dell’Appia Antica,
promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio agricolo, ambientale, archeologico e culturale del proprio
territorio. Promuove altresì una incisiva politica urbanistica al fine di
pervenire al più armonico ed equilibrato assetto territoriale nel quadro di
un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture
sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2) Realizza piani
di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di agevolare il
diritto di abitazione.
3) Predispone la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le
esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di quelle
opere atte ad abbattere tutte le barriere architettoniche presenti negli
spazi pubblici.
4) Attua un
sistema coordinato di traffico e di circolazione con particolare riguardo
alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone inoltre per
gli invalidi spazi adeguati per la sosta a loro riservata.
5) Predispone
idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare attraverso la locale
“Protezione Civile” in caso di pubblica calamità.
6) All’interno
del territorio del Comune di Ciampino non è consentito, per quanto attiene
alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari
né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie
radioattive.
art.
5
Tutela della salute
1) Il Comune di
Ciampino promuove nell’ambito della propria competenza la tutela del diritto
alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di
prevenzione e l’efficienza dei servizi sanitari. Opera, contestualmente alle
altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell’ambiente,
controllare e limitare ogni forma di inquinamento, tutelare la sicurezza dei
lavoratori.
2) Il Sindaco,
quale Autorità Sanitaria Locale, assume idonei provvedimenti per assicurare
lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e promuove accordi con
altri Comuni, la Regione, la Provincia e con la A.S.L. RM H per garantire ed
ampliare i servizi sanitari.
art.
6
Welfare cittadino
1) Il Comune
opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a
favore delle categorie svantaggiate, anche attraverso la costituzione di
appositi Consorzi e l’istituzione del servizio di assistenza domiciliare.
2) Tutela i
diritti dell’infanzia, ne promuove il diritto alla salute, alla
socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola anche in
concorso con altri Comuni, attraverso la costituzione di “Osservatori
Permanenti” composti da soggetti professionalmente competenti che,
coordinati dal Sindaco o suo delegato, elaborano piani pluriennali di
interventi tesi al risanamento, ammodernamento e sviluppo delle strutture
scolastiche, culturali e socio assistenziali. Sostiene, incentiva e
finalizza le attività svolte dalle Cooperative Sociali. Riconosce il ruolo
sociale degli anziani, ne valorizza l’esperienza, ne tutela i diritti e gli
interessi.
3) Favorisce la
partecipazione civica dei giovani, ne valorizza l’associazionismo e concorre
a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.
art. 7
Promozione dei beni
culturali, dello sport e del tempo libero
1) Il Comune
promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, miglioramenti delle
infrastrutture scolastiche e una specializzazione del sistema bibliotecario.
2) Promuove lo
scambio di conoscenza con le Comunità Internazionali anche attraverso
iniziative di gemellaggio.
3) Promuove la
partecipazione dei giovani alle manifestazioni di solidarietà sociale e alla
cooperazione tra i popoli.
4) Favorisce
l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e
sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e
ne favorisce l’utilizzo attraverso apposito regolamento.
5) Incoraggia e
favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
art.
8
Sviluppo economico
1) Il Comune
coordina lo sviluppo economico e sociale della Comunità, favorendo la
partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla
realizzazione del bene comune e l'organizzazione dell’apparato distributivo.
2) Sostiene
l’imprenditoria locale ed in particolare quella giovanile favorendo la
costituzione di appositi Consorzi di garanzia dei finanziamenti.
3) Valorizza la
produzione commerciale, agricola ed artigianale del territorio attraverso le
iniziative promozionali e la costituzione di appositi Enti e/o Istituzioni.
TITOLO
II
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA
PARTECIPAZIONE
art. 9
Partecipazione
popolare
1) Il Comune di
Ciampino promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o
associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon
andamento, l’imparzialità, la trasparenza e la partecipazione popolare.
2) Favorisce la
formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere
alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale quali asili nido e
scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche
e simili.
3) Gli utenti dei
predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le
norme del regolamento, che ne disciplina le funzioni, gli organi
rappresentativi, i mezzi e gli strumenti di vigilanza e controllo.
4) Ciascun
elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al
Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso
l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi, abbia aderito alle
azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.
art. 10
Associazionismo
1) Il Comune di
Ciampino riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul
proprio territorio.
2) Non è ammesso
il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non
compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente Statuto.
art.
11
Albo delle forme
Associative
1) Tutte le
Associazioni sono iscritte su apposito Albo.
2) I criteri e le
modalità per l’iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli Istituti
di Partecipazione.
3) Per ottenere
l’iscrizione all’Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative
dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la
rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la struttura
democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
art. 12
Diritti delle forme
associative iscritte all’Albo
1) Il Comune di
Ciampino coinvolge le Associazioni e le altre libere forme associative
iscritte all’Albo, nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità a
scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui all’art. 13.
2) Il Comune può
erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, nonché
mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito per le
singole manifestazioni.
3) Le modalità di
erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi
dell’Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a
tutte le Associazioni pari opportunità.
art. 13
Consulta comunale
1) Il Comune di
Ciampino, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini
all’amministrazione locale, istituisce le Consulte all’interno delle quali
sono rappresentate le Associazioni e le libere forme associative, iscritte
nell’Albo comunale.
2) Ogni Consulta
elegge, nel proprio seno, un Presidente ed un Segretario. Il Sindaco, o suo
delegato, è membro di diritto di ogni Consulta.
3) Il regolamento
degli Istituti di Partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le
materie di competenza, la composizione, le modalità di formazione e
funzionamento.
art. 14
Funzioni delle
Consulte comunali
1) Le Consulte,
nelle materie di competenza, hanno la funzione di:
a) emissione di
pareri consultivi richiesti dagli Organi dell’Amministrazione Comunale;
b) emissione di
rilievi, raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi e
agli atti del Comune;
c) compito di
verifica e di controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la
programmazione adottata dall’Amministrazione Comunale e l’attività
concretamente svolta.
2) Il regolamento
degli Istituti di Partecipazione preciserà gli atti per i quali la
richiesta di parere preventivo è da considerarsi obbligatoria.
art. 15
Volontariato
1) Il Comune di
Ciampino promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita
personale, culturale e sociale, in particolare delle fasce a rischio di
emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
2) Le
Associazioni di volontariato possono collaborare a progetti, studi e
sperimentazioni.
3) Il Comune
garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite ritenute
indispensabili all’interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la
loro migliore riuscita.
CAPO II
MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
art. 16
Petizioni
1) Chiunque,
anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma
collettiva agli Organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su
questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2) La petizione,
indirizzata al Sindaco, deve contenere la sottoscrizione dei presentatori ed
il recapito degli stessi.
3) La petizione,
a seconda dell’oggetto, viene trasmessa agli Organi competenti in materia.
art. 17
Proposte
1) Il Comune di
Ciampino accoglie proposte avanzate al Sindaco da un numero di elettori non
inferiore a cento per l’adozione di atti amministrativi di competenza
dell’Ente.
2) Il Sindaco,
ottenuto il parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario
comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’Organo competente
entro dieci giorni dal ricevimento.
3) L’Organo
competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in
via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
4) Le
determinazioni di cui al precedente comma sono pubblicate negli appositi
spazi e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
art. 18
Istanze
1)
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni
motivate, in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività
amministrativa, in forma scritta o per via telematica.
2) La risposta
all’interrogazione deve essere fornita dagli Uffici competenti entro trenta
giorni dalla presentazione.
CAPO III
La Consultazione
Referendaria
art. 19
Principi generali
1) Il Comune di
Ciampino riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini
all’Amministrazione locale, l’istituto del Referendum consultivo e
abrogativo.
2) Di norma il
Referendum si svolge nel mese di Giugno.
3) L’elettorato
attivo è costituito da tutti gli elettori del Comune.
4) I Referendum
possono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver
luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e
circoscrizionali.
5) Non possono
essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando
sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell’ultimo
triennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria i seguenti
argomenti:
a) Statuto
Comunale;
b) Piano Regolatore
Comunale e strumenti urbanistici attuativi;
c) assunzioni di
mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
d) nomina,
designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni;
e) provvedimenti
concernenti il personale comunale;
f) bilanci
preventivi e consuntivi ed atti collegati;
g) atti di tutela
di minoranze etniche e religiose;
h) atti riguardanti
imposte, tasse e corrispettivi di servizi a domanda individuale.
6) Il Referendum
consultivo è indetto dal Sindaco, su iniziativa di 3000 sottoscrittori o
almeno 23 Consiglieri comunali, quale consultazione inerente le scelte
dell’Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la
città ed il suo sviluppo. Può essere altresì sottoposta a Referendum la
richiesta di abrogazione di singoli provvedimenti già approvati dagli Organi
competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui
al comma 5.
art. 20
Richiesta di
Referendum e modalità di espletamento
1) I promotori
presentano al protocollo dell’Ente il quesito oggetto della consultazione,
esposto in termini chiari, per il preventivo giudizio di ammissibilità.
2) L’ammissione
della richiesta referendaria è rimessa al giudizio di una commissione
composta dal Segretario comunale, dal Difensore civico e dal Sindaco. Tale
Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta.
3) Dopo
l’ammissione del quesito referendario la raccolta delle firme da parte dei
proponenti deve concludersi nel termine di sessanta giorni.
4) Se prima dello
svolgimento del Referendum di iniziativa popolare il Consiglio Comunale ha
deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato
promotore, la Commissione di cui al punto uno dichiara la non procedibilità
della richiesta.
5) La
Consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L’apertura dei
seggi ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede
avviene nella stessa giornata immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
6) Una adeguata
pubblicizzazione della consultazione o del contenuto, sostituisce la
stampa e la consegna dei certificati elettorali.
7) La
partecipazione alla votazione è attestata con l’apposizione della firma
dell’elettore sulla lista sezionale.
8) Possono
svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
9) Il voto favorevole
alla proposta referendaria, espresso dalla maggioranza degli aventi diritto,
obbliga il Consiglio Comunale o la Giunta, entro sessanta giorni dalla
Consultazione, all’approvazione degli atti necessari, nel rispetto del
risultato del Referendum
CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO
art. 21
Nomina - Durata in
carica
1) Il Difensore
Civico è garante dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
2) La candidatura
del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed
esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza
giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in
discipline giuridiche e/o economiche.
3) Il Consiglio
Comunale prende in esame le candidature proposte da almeno un terzo dei
Consiglieri o debitamente sottoscritte da non meno di millecinquecento
cittadini o da non meno di un terzo dei Presidenti delle Associazioni o
delle libere forme associative iscritte all’Albo di cui all’art. 11.
4) Il Difensore
Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto
con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Il
non raggiungimento della suddetta maggioranza nella prima votazione permette
il ripetersi della stessa a distanza di dieci giorni e con le stesse
modalità. Ove non si raggiunga il quorum previsto, il Consiglio Comunale può
eleggere il Difensore Civico in ulteriore seduta, da tenersi non oltre dieci
giorni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5) L’istituto
del Difensore Civico è facoltativo. Nel caso di nomina, il Difensore Civico
può svolgere la sua funzione, anche dopo l’approvazione di apposite
convenzioni in forma associata con altri Comuni.
6) Il Difensore
Civico, eventualmente in carica, comunque decade entro 90 giorni
dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
art. 22
Requisiti
1) Non può
essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova
in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i Parlamentari,
i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, Circoscrizionali, i membri
dei Consorzi Comunali e delle Comunità Montane, i membri del Comitato
Regionale di Controllo, i ministri di Culto, i membri di Partiti Politici;
c) i dipendenti
del Comune, gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende
che siano in rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che
ricevano da essa sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca
prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;
e) chi sia coniuge
o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
Amministratori del Comune, i suoi dirigenti o con il Segretario comunale.
art. 23
Funzioni e
prerogative
1) Prerogativa
del Difensore Civico è quella di intervenire presso gli Organi e gli Uffici
comunali al fine di garantire l’osservanza del presente Statuto, dei
regolamenti comunali, nonché delle leggi .
2) Può
intervenire su iniziativa propria o dietro richiesta dei cittadini. In
quest’ultimo caso riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato
al cittadino che ha richiesto l’intervento e segnala agli Organi competenti
le disfunzioni riscontrate.
3) Agisce a
tutela dei cittadini e nel loro interesse, in attuazione delle leggi
08/06/90 n° 142 e 07/08/90 n° 241.
4) Esercita il
controllo sulle deliberazioni comunali nei limiti previsti dalla legge.
5) Può essere
interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell’espletamento di
provvedimenti di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni. In tal caso
potrà rivolgersi direttamente all’Amministrazione o al Difensore Civico
competente per ottenere le notizie richieste.
6)
Nell’espletamento delle sue funzioni può rivolgersi ai Responsabili degli
Uffici per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione dei
singoli provvedimenti amministrativi, senza che possa essergli apposto il
segreto di ufficio, imponendo un termine per la risposta non superiore a
trenta giorni. Può consultare atti e documenti in possesso
dell’Amministrazione comunale e dei Concessionari dei pubblici servizi di
cui all’art. 67 del presente Statuto.
7) Il Difensore
Civico può segnalare all’ufficio competente in materia di provvedimenti
disciplinari, eventuale inerzia o ritardo dei Funzionari responsabili dei
servizi dell’Ente.
8) Può adire
all’Autorità Giudiziaria nel caso riscontri, nel corso della propria
attività, ipotesi di reato.
9) E’ facoltà del
Difensore Civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle
attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di
voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali,
alle aste pubbliche, alle licitazioni private, agli appalti concorso. A tal
fine deve essere informato della data di dette riunioni.
art. 24
Sede - Indennità
1) L’Ufficio del
Difensore Civico ha sede presso idonei locali dell’Ente messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale, unitamente ai servizi, alle attrezzature ed
alle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2) Il Consiglio
Comunale, in caso di elezione del Difensore Civico, determina anche
l’indennità in misura non superiore all’indennità di carica dell’Assessore
comunale.
3)
Nell’espletamento del suo servizio, il Difensore Civico può avvalersi della
collaborazione degli uffici comunali e, nei limiti dello stanziamento, di
Consulenti iscritti negli appositi Albi professionali.
art. 25
Relazione annuale
1) Il Difensore
Civico presenta ogni anno entro il mese di Gennaio, la relazione relativa
all’attività svolta nell’esercizio precedente, illustrando i casi seguiti,
le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando
eventuali suggerimenti.
2) Il Difensore
Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte
rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e
l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle
decisioni.
3) La relazione
deve essere affissa all’Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri
Comunali, al Sindaco, alla Giunta, all’Organo dei Revisori dei Conti, al
Segretario Comunale, al Direttore generale e discussa entro trenta giorni in
Consiglio Comunale.
art.
26
Decadenza
1) Il Difensore
Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne
osti la nomina o per comprovata inerzia.
2) La decadenza è
pronunciata dal Consiglio Comunale.
3) Può essere
revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.
4) Nella ipotesi
di surroga, revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza
naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere entro trenta
giorni alla nuova nomina.
CAPO V
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
art. 27
Diritto al
procedimento
1) Il Comune,
gli Enti ed Aziende dipendenti, applicano in modo efficace le norme della
L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni e i regolamenti riguardanti
il procedimento. Devono comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti,
fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata
dalla legge.
2) Sono esclusi
da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
sanità e igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire o
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
3) I portatori di
interessi pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi
diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro
derivare un pregiudizio dal provvedimento.
4) I soggetti
destinatari del provvedimento hanno diritto di prendere visione degli atti
del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione
ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del
procedimento.
art. 28
Comunicazione
dell’avvio del procedimento
1) Il Comune di
Ciampino e gli Enti ed Aziende dipendenti devono dare notizia dell’avvio
del procedimento mediante comunicazione personale, nel quale devono essere
indicati l’ufficio ed il Funzionario Responsabile della procedura, colui
che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le
decisioni devono essere adottate.
2) Qualora, per
il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, o
risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti
gli elementi di cui al comma precedente, mediante idonee forme di pubblicità
di volta in volta stabilite.
3) Resta salva la
facoltà del Comune di adottare provvedimenti cautelativi, anche prima della
effettuazione della comunicazione di cui al comma primo.
CAPO VI
DIRITTO DI
ACCESSO E DI INFORMAZIONE
art. 29
Diritto di accesso
1) Al fine di
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo
svolgimento imparziale, tutti i cittadini, singoli o associati, hanno
diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli
Organi del Comune o dagli Enti e Aziende dipendenti, secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
2) Il regolamento
disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di
ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma 1, previo
pagamento dei costi di riproduzione.
3) Gli atti
possono essere esibiti dopo l’emanazione e non durante l’attività
istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.
4) Copia delle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti,
compresi quelli delle Aziende e Istituzioni sono a disposizione dei
cittadini presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
5) Il Sindaco può
dichiarare la temporanea riservatezza degli atti, vietandone l’esibizione,
quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese. Oltre agli atti di cui al comma
precedente, restano esclusi dall’accesso e dall’informazione, gli atti che
il regolamento individua ai sensi dell’art. 24 della legge 7-8-90 n° 241.
6) La trattazione
dei cosiddetti dati sensibili deve essere regolamentata come previsto dal
decreto legislativo 135/99.
7) L’eventuale
diniego di accesso deve essere motivato entro trenta giorni dalla richiesta
inoltrata al protocollo dell’Ente e deve contenere esplicitamente citati
gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
art. 30
Ufficio Relazioni
con il Pubblico
1)
L’Amministrazione comunale, al fine di garantire la piena attuazione della
Legge 7 Agosto 1990 n° 241, individua nell’ambito della propria struttura
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al quale viene assegnato, nell’ambito
delle dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacità di relazionarsi con i cittadini.
TITOLO III
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI E LORO
ATTRIBUZIONI
art. 31
Organi
1) Sono Organi
del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2) Il Consiglio
Comunale, il Sindaco e gli Assessori, quali Amministratori dell’Ente, hanno
l’obbligo di tenere un comportamento ispirato ai principi dell’imparzialità
e della buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le
loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei Dirigenti delle
strutture.
3) Il Consiglio
Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno l’obbligo, quali Amministratori
dell’Ente, di astenersi sulle deliberazioni riguardanti interessi propri, di
parenti o affini fino al quarto grado. Tale obbligo si considera escluso per
i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra
deliberazione e interessi dell’Amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.
4) Il Consiglio
Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo
politico-amministrativo.
5) Il Sindaco è
responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune,
esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello
Stato.
6) La Giunta
collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
CAPO II
IL CONSIGLIO
COMUNALE
art. 32
Le funzioni
1) Il Consiglio
Comunale è espressione della volontà popolare ed ispira la propria azione al
principio di solidarietà.
2) E’ dotato di
autonomia funzionale, organizzativa e di spesa nell’ambito della dotazione
finanziaria determinata nel bilancio. Possono essere previste apposite
strutture per il suo funzionamento.
3) Adotta gli
atti fondamentali stabiliti dalla legge. Tali atti devono contenere
l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al
perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e
le modalità di esecuzione delle decisioni consiliari.
4) Le competenze
del Consiglio Comunale sono quelle previste dalla legge e nessuna deroga può
essere introdotta dal Regolamento. Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da
altri Organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio
che in ottemperanza all’art. 32 della legge 142/90 vengono sottoposte alla
ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi all’adozione,
pena la decadenza.
5) Definisce gli
indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, sulla base di comprovata
competenza e professionalità dei candidati anche con riferimento al criterio
delle pari opportunità uomo/donna e nel rispetto dei criteri delle
minoranze.
6) Il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è
disciplinato da apposito regolamento nel quale specifiche norme devono
riguardare la pubblicità delle sedute, la tempestiva ed idonea informazione
dell’attività Consiliare, il diritto di iniziativa dei Consiglieri e le
modalità di interlocuzione dei cittadini, l’esercizio del controllo
sull’attività dell’Ente. Tale regolamento è approvato a maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio. Analoga maggioranza è richiesta per
l’approvazione di eventuali modifiche.
art. 33
Convalida dei
Consiglieri
1) La prima
seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene
convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e
la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2) La prima
seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all’elezione del Presidente
del Consiglio e prosegue poi sotto la Presidenza di quest’ultimo per la
comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta.
art. 34
Presidente e Vice
Presidente del Consiglio
1) Il Presidente
del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, assicura l’esercizio delle
funzioni allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto. Promuove e
coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta Comunale, con
le Commissioni consiliari, con il Collegio dei Revisori dei Conti.
2) Nella prima
seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, l’Organo assembleare
elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, assegnandolo alla
minoranza.
3) Le elezioni
hanno luogo separatamente ed a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni
è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, nella
terza è sufficiente la maggioranza assoluta.
4) Il Vice
Presidente del Consiglio Comunale assiste e sostituisce il Presidente del
Consiglio in caso di impedimento o di assenza e nei casi di sospensione
dell’esercizio delle funzioni previsti dalla legge.
5) Il Presidente
del Consiglio Comunale, sentiti il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo,
convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.
6) Il Presidente
del Consiglio è tenuto, nel termine di venti giorni, a convocare il
Consiglio e ad inserire all’ordine del giorno le questioni richieste qualora
ne facciano richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri Comunali.
7) Deve
assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai
Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8) Il Presidente
del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su
proposta motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri
Comunali assegnati ed approvata, con votazione a scrutinio palese, della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi
entro dieci giorni della presentazione della proposta e può essere convocata
dal Sindaco.
art. 35
Diritti e doveri
dei Consiglieri Comunali
1) I Consiglieri
Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2) Hanno il dovere
di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali
sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini
istituzionali e statutari.
3) Sono tenuti ad
eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno
recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra
comunicazione ufficiale.
4) Ai Consiglieri
Comunali sono garantiti:
a) la tempestiva
conoscenza della data, ora e luogo e delle modalità di svolgimento delle
sedute del Consiglio, degli argomenti da discutere e di tutta la
documentazione attinente;
b) il diritto di
avere tempestivamente dagli uffici del Comune notizie, informazioni,
documentazioni e copie di atti utili per lo svolgimento del proprio mandato
e comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
5) I Consiglieri
Comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta deliberativa su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Nei confronti di
suddette iniziative, previa istruttoria ed acquisizione dei pareri previsti
dalle norme vigenti, il Consiglio è tenuto ad esprimersi entro e non oltre
trenta giorni dalla data di presentazione della proposta. I Consiglieri
hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del
giorno.
6) I Consiglieri
Comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute
Consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del
Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento della assenza maturata da
parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai
sensi dell’art. 7 della legge 07/08/90 n° 241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le
cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del
Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il
Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
7) Il
Regolamento del Consiglio comunale può prevedere che il complesso dei
gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri comunali in ragione
dell’attività svolta, sia trasformato in un’indennità di funzione il cui
valore è determinato, in via generale, da apposito atto deliberativo
dell’Organo competente nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in
materia, e sempre che ciò non comporti per l’Amministrazione maggiori oneri
finanziari. Lo stesso atto definisce l’entità in forma percentuale e le
modalità per l’applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di
non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.
art. 36
Consigliere Anziano
1) Ai fini del
presente Statuto, è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore
cifra individuale ai sensi dell’art. 72, comma 4, del T. U. 16/5/1960 n°
570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di
Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi della legge 81/93.
art. 37
Dimissioni e
surroga del Consigliere Comunale
1) Le dimissioni
dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto, tramite il
Protocollo generale dell’Ente, al Consiglio Comunale. Per la surroga del
Consigliere si fa riferimento alla normativa vigente.
art. 38
I Gruppi Consiliari
1) Un gruppo
Consiliare è costituito da almeno due Consiglieri Comunali. Possono essere
costituiti gruppi consiliari anche di un solo componente, purché risulti
essere l’unico eletto nella lista che ha concorso alle elezioni.
2) Tutti i
Consiglieri comunali devono appartenere ad un Gruppo consiliare.
3) Il Regolamento
disciplina la costituzione dei Gruppi consiliari, la loro modifica e
l’istituzione della Conferenza dei Capigruppo con le relative attribuzioni.
4) I Consiglieri
che non intendono aderire ad alcun gruppo, formano il Gruppo misto.
art. 39
Le Commissioni
Consiliari
1) Il Consiglio
Comunale per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni
Consiliari permanenti, costituite nel proprio ambito, con funzioni
referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può
costituire, con analogo criterio, Commissioni speciali, a carattere
temporaneo per specifiche questioni. Possono essere istituite Commissioni
con il compito di verificare il rispetto del regolamento o delle convenzioni
nonché il buon uso di impianti e mezzi messi a disposizione dal Comune ad
Associazioni culturali, sportive ed ai Centri Anziani. Tali Commissioni sono
composte dal Sindaco o suo delegato e da due Consiglieri Comunali di cui uno
della minoranza.
2) Le Commissioni
Consiliari sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criteri
proporzionali. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo
e garanzia, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione.
3) Le Commissioni
Consiliari, nell’ambito delle rispettive competenze in materia, verificano
lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e settoriali del
Comune e ne riferiscono al Consiglio. Esse svolgono altresì attività
istruttoria ai fini del controllo sull’andamento delle Aziende Speciali,
delle Istituzioni e/o delle Società di Capitali costituite per la gestione
dei servizi pubblici di competenza dell’Ente.
4) Possono
disporre l’audizione dei responsabili dell’Ente, delle Istituzioni e delle
Aziende costituite dal Comune per l’esercizio dei servizi pubblici, i quali
hanno l’obbligo di fornire i chiarimenti richiesti. Possono altresì disporre
l’audizione dei rappresentanti del Comune nominati in altri Enti. Il diniego
di ottemperanza immotivato e reiterato può essere causa di revoca della
nomina.
5) Le Commissioni
Consiliari permanenti hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione
nelle materie di propria competenza.
6) La delibera di
istituzione delle Commissioni deve essere adottata a maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio.
art. 40
Sessioni e
convocazione del Consiglio Comunale
1) L’attività del
Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2) Ai fini della
convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono
iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto
della gestione.
3) Le sessioni
ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno
stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza,
la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4) La
convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da
trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel
territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo
comunale.
5) L’integrazione
dell’ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a
quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle
medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata
almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
art. 41
Pubblicità e
validità delle Sedute
1) L’elenco degli
argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio contestualmente
alla notifica ai Consiglieri Comunali e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini.
2) Le sedute del
Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare
che ne disciplina il funzionamento.
3) Il regolamento
indica il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute,
prevedendo comunque la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati
per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
4) Possono essere
discussi in una seduta di seconda convocazione gli argomenti non trattati
in una seduta di prima convocazione per mancanza del numero legale.
5) Nelle sedute
di seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei
Consiglieri assegnati.
6) Salvo i casi
in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
CAPO III
IL SINDACO
art. 42
Le funzioni
1) Il Sindaco è
eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo la vigente
normativa ed è membro del Consiglio.
2) Nella seduta
di insediamento, davanti al Consiglio Comunale il Sindaco presta giuramento
di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3) Nomina i
componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
4) Distintivo del
Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune da portarsi a tracolla.
art. 43
Linee
programmatiche di mandato
1) Il Sindaco
presenta al Consiglio, entro sessanta giorni dal suo insediamento, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il
mandato politico-amministrativo.
2) Il relativo
documento è elaborato dal Sindaco anche avvalendosi di elementi conoscitivi
forniti da parte dei Dirigenti delle strutture e sentita la Giunta Comunale.
3) Ciascun
Consigliere Comunale, attraverso il proprio gruppo consiliare, ove
costituito, ha diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo emendamenti di integrazione o modifica.
4) La delibera di
approvazione è assunta dal Consiglio Comunale dopo centoventi giorni
dall’insediamento.
5)
Contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio
Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee.
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