lo statuto comunale

 

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

 

 art. 1

Autonomia Statutaria

 

1)      Il Comune di Ciampino è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2)      Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento di funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3)      Rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4)      Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l’autogoverno della comunità.

 

 art. 2

Finalità

 

 1)      Il Comune di Ciampino riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Partecipa alla cooperazione con altri Enti Locali nell’ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell’Europa Unita e alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.

2)      Il Comune si impegna a promuovere, d’intesa con gli altri Comuni nel circondario, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali nella prospettiva  dell’area metropolitana.

3)      Il Comune si adopera per la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori  della cultura e della tolleranza.

4)      Ispira la sua azione al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

 

 art. 3

Stemma e Gonfalone

 

 1)      Il Comune negli  atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Città di Ciampino”.

2)      Lo stemma consta di una figura geometrica e modulare“ tagliato al primo d’azzurro alle sei  punte  di dardo d’argento poste in ordine tre, due, uno, nel secondo di azzurro ai sei grappoli con viticci di verde posti in ordine uno, due, tre , alla sbarra sul tutto”. La corona di città è turrita formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero.[1]

3)      Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

 

 art. 4

Assetto e tutela del territorio

 

1)      Il Comune di Ciampino, con particolare riguardo per l’area del Parco dell’Appia Antica, promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo, ambientale, archeologico e culturale del proprio territorio. Promuove altresì una incisiva politica urbanistica al fine di pervenire al più armonico ed equilibrato assetto territoriale nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

 

 

2)      Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di agevolare il diritto di abitazione.

3)      Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di quelle opere atte ad abbattere tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici.

4)      Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione con  particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone inoltre per gli invalidi  spazi adeguati per la sosta a loro riservata.

5)      Predispone idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare  attraverso la locale “Protezione Civile” in caso di pubblica calamità.

6)      All’interno del territorio del Comune di Ciampino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

 art. 5

Tutela della salute

 

 1)      Il Comune di Ciampino promuove nell’ambito della propria competenza la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l’efficienza dei servizi sanitari. Opera, contestualmente alle altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell’ambiente, controllare e limitare ogni forma di inquinamento, tutelare la sicurezza dei lavoratori.

2)      Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, assume idonei provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e promuove accordi con altri Comuni, la Regione, la Provincia e con la A.S.L. RM H per garantire ed ampliare i servizi sanitari.

 

 art. 6

Welfare cittadino

 

1)        Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie svantaggiate, anche attraverso la  costituzione di appositi Consorzi e l’istituzione del servizio di assistenza domiciliare.

2)        Tutela  i diritti dell’infanzia, ne promuove il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola anche in concorso con altri Comuni, attraverso la costituzione di “Osservatori Permanenti” composti da soggetti professionalmente competenti che, coordinati dal Sindaco o suo delegato, elaborano piani pluriennali di interventi tesi al risanamento, ammodernamento e sviluppo delle strutture scolastiche, culturali e socio assistenziali. Sostiene, incentiva e finalizza le attività svolte dalle Cooperative Sociali. Riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l’esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

3)      Favorisce la partecipazione civica dei giovani, ne valorizza l’associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.

 

art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

 

 1)      Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, miglioramenti delle infrastrutture scolastiche e una specializzazione del sistema bibliotecario.

2)      Promuove lo scambio di conoscenza con le Comunità Internazionali anche attraverso iniziative di gemellaggio.

3)      Promuove la partecipazione dei giovani alle manifestazioni di solidarietà sociale e alla cooperazione tra i popoli.

4)      Favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne favorisce l’utilizzo  attraverso apposito regolamento.

5)      Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

 

 

 

 art. 8

 Sviluppo economico

 

1)      Il Comune coordina lo sviluppo economico e sociale della Comunità, favorendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e l'organizzazione dell’apparato distributivo.

2)      Sostiene l’imprenditoria locale ed in particolare quella giovanile favorendo la costituzione di appositi Consorzi di garanzia dei finanziamenti.

3)      Valorizza la produzione commerciale, agricola ed artigianale del territorio attraverso le iniziative promozionali e la costituzione di appositi Enti e/o Istituzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITOLO II

 PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

 

art. 9

Partecipazione popolare

 

1)      Il Comune di Ciampino promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine  di assicurare il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza  e la partecipazione popolare.

2)      Favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a  domanda individuale quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

3)      Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi  in comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che ne disciplina le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi e gli strumenti di vigilanza e controllo.

4)      Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

 

art. 10

Associazionismo

 

1)      Il Comune di Ciampino riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2)      Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

 art. 11

Albo delle forme Associative

 

1)      Tutte le Associazioni sono iscritte  su apposito Albo.

2)      I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli Istituti di Partecipazione.

3)      Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la struttura democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

 

  art. 12

Diritti delle forme associative iscritte all’Albo

 

 1)      Il Comune di Ciampino coinvolge le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all’Albo, nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità a scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui all’art. 13.

2)      Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, nonché mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito per le singole manifestazioni.

3)      Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

 

 

art. 13

 Consulta comunale

 

1)      Il Comune di Ciampino, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, istituisce le Consulte all’interno delle quali sono rappresentate le Associazioni e le libere forme associative, iscritte nell’Albo comunale.

2)      Ogni Consulta elegge, nel proprio seno, un Presidente ed un Segretario. Il Sindaco, o suo delegato, è membro di diritto di ogni Consulta.

3)      Il regolamento degli Istituti di Partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, la composizione, le modalità di formazione e funzionamento.

 

  art. 14

Funzioni delle Consulte comunali

 

  1)      Le Consulte, nelle materie di competenza, hanno la funzione  di:

  a)      emissione di pareri consultivi richiesti dagli Organi dell’Amministrazione Comunale;

b)      emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune;

c)      compito di verifica e  di controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall’Amministrazione Comunale e l’attività concretamente svolta.

2)      Il regolamento degli Istituti di Partecipazione  preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è da considerarsi obbligatoria.

 

  art. 15

Volontariato

 

1)      Il Comune di Ciampino promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, culturale e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2)      Le  Associazioni di  volontariato  possono collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.

3)      Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite ritenute indispensabili  all’interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

 

 

CAPO II

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

 

art. 16

Petizioni

1)      Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2)      La petizione, indirizzata al Sindaco, deve contenere la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi.

3)      La petizione, a seconda dell’oggetto, viene trasmessa  agli Organi competenti in materia.

 

  art. 17

Proposte

1)      Il Comune di Ciampino accoglie proposte avanzate al Sindaco da un numero di elettori non inferiore a      cento per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente.

2)      Il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’Organo competente entro dieci giorni dal ricevimento.

3)      L’Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale  entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

4)      Le determinazioni di cui al precedente comma sono pubblicate negli appositi spazi e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

 

 

art. 18

Istanze

 

 1)      Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni motivate,  in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa, in forma scritta o per via telematica.

2)      La risposta all’interrogazione deve essere fornita dagli Uffici competenti entro trenta giorni dalla presentazione.

 

 

CAPO III

  La Consultazione Referendaria

 

art. 19

Principi generali

 

 1)      Il Comune di Ciampino riconosce tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, l’istituto del Referendum consultivo e abrogativo.

2)      Di norma il Referendum si svolge  nel mese di Giugno.

3)      L’elettorato attivo è costituito da tutti gli elettori del Comune.

4)      I Referendum  possono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

5)      Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un Referendum nell’ultimo triennio. Sono inoltre escluse dalla  potestà referendaria i seguenti argomenti:

a)    Statuto Comunale;

b)    Piano Regolatore Comunale e strumenti urbanistici attuativi;

c)     assunzioni di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;

d)    nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed    Istituzioni;

e)     provvedimenti concernenti il personale comunale;

f)      bilanci  preventivi e consuntivi ed atti collegati;

g)    atti di tutela di minoranze etniche e religiose;

h)    atti riguardanti imposte, tasse e corrispettivi di servizi a domanda individuale.

6)  Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su iniziativa di 3000 sottoscrittori o almeno 23  Consiglieri comunali, quale consultazione inerente le scelte dell’Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la città ed il suo sviluppo. Può essere altresì sottoposta a Referendum la richiesta di abrogazione di singoli provvedimenti già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 5.

 

  art. 20

Richiesta di Referendum e modalità di espletamento

 

  1)      I promotori presentano al protocollo dell’Ente il quesito oggetto della consultazione, esposto in termini chiari, per il preventivo giudizio di ammissibilità.

2)      L’ammissione della richiesta referendaria è rimessa al giudizio di una commissione composta dal Segretario comunale, dal Difensore civico e dal Sindaco. Tale Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla richiesta.

3)      Dopo l’ammissione del quesito referendario la raccolta delle firme da parte dei proponenti deve concludersi nel termine di sessanta giorni.

4)      Se prima dello svolgimento del Referendum di iniziativa popolare il Consiglio Comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, la Commissione di cui al punto uno dichiara la non procedibilità  della richiesta.

5)      La Consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L’apertura dei seggi ha una durata ininterrotta di dieci ore. Lo spoglio delle schede avviene nella stessa giornata immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

6)      Una adeguata pubblicizzazione della consultazione o del  contenuto, sostituisce la  stampa e la consegna dei certificati elettorali.

7)      La partecipazione alla votazione è attestata con l’apposizione della firma dell’elettore sulla lista sezionale.

8)      Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

9) Il voto favorevole alla proposta referendaria, espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, obbliga il Consiglio Comunale o la Giunta, entro sessanta giorni dalla Consultazione, all’approvazione degli atti necessari, nel rispetto del risultato del Referendum

 

 

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

 

art. 21

Nomina - Durata in carica

 

1)      Il Difensore Civico è garante dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

2)      La candidatura del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche e/o economiche.

3)      Il Consiglio Comunale prende in esame le candidature proposte da almeno un terzo dei Consiglieri o debitamente sottoscritte da non meno di millecinquecento cittadini o da non meno di un terzo dei Presidenti delle Associazioni o delle libere forme associative iscritte all’Albo di cui all’art. 11.

4)      Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi  dei Consiglieri assegnati al Comune. Il non raggiungimento della suddetta maggioranza nella prima votazione permette il ripetersi della stessa  a distanza di dieci giorni e con le stesse modalità. Ove non si raggiunga il quorum previsto, il Consiglio Comunale può eleggere il Difensore Civico in ulteriore seduta, da tenersi non oltre dieci giorni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5)      L’istituto del Difensore Civico è facoltativo. Nel caso di nomina, il Difensore Civico può svolgere la sua funzione, anche dopo l’approvazione di apposite convenzioni in forma associata con altri Comuni.

6)      Il Difensore Civico, eventualmente in carica, comunque decade entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale. [2]

 

art. 22

Requisiti

 

  1)      Non può essere nominato Difensore Civico:

  a)    chi si trova in condizioni  di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b)    i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, Circoscrizionali, i membri dei Consorzi Comunali e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di Culto, i membri di Partiti Politici;

c)     i dipendenti  del Comune, gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti e Aziende che siano in rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi;

d)    chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;

e)     chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, i suoi  dirigenti o con il Segretario comunale.

 

 

art. 23

Funzioni e prerogative

 

1)      Prerogativa del Difensore Civico è quella di intervenire presso gli Organi e gli Uffici comunali al fine di garantire l’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti comunali, nonché delle leggi .

2)      Può intervenire su iniziativa propria o dietro richiesta dei cittadini. In quest’ultimo caso riferisce entro trenta giorni l’esito del proprio operato al cittadino che ha richiesto l’intervento e segnala agli Organi competenti le disfunzioni riscontrate.

3)      Agisce a tutela  dei cittadini e nel loro interesse, in attuazione delle leggi 08/06/90 n° 142 e  07/08/90 n° 241.

4)      Esercita il controllo sulle deliberazioni  comunali nei limiti previsti dalla legge. [3]

5)      Può essere  interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell’espletamento di provvedimenti di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all’Amministrazione o al Difensore Civico competente per ottenere le notizie richieste.

6)      Nell’espletamento delle sue funzioni può rivolgersi ai Responsabili degli Uffici per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione dei singoli provvedimenti amministrativi, senza che possa essergli apposto il segreto di ufficio, imponendo un termine per la risposta non superiore a trenta giorni. Può consultare atti e documenti in possesso dell’Amministrazione comunale e dei Concessionari dei pubblici servizi di cui all’art. 67 del presente Statuto.

7)      Il Difensore Civico può segnalare all’ufficio competente in materia di provvedimenti disciplinari, eventuale inerzia o ritardo dei Funzionari responsabili dei servizi dell’Ente.

8)      Può adire all’Autorità Giudiziaria  nel caso riscontri, nel corso della propria attività, ipotesi di reato.

9)      E’ facoltà del Difensore Civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, alle aste pubbliche, alle licitazioni private, agli appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data  di dette riunioni.

 

  art. 24

Sede - Indennità

 

1)      L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali dell’Ente messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, unitamente ai servizi, alle attrezzature ed alle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2)      Il Consiglio Comunale, in caso di elezione del Difensore Civico, determina anche l’indennità in misura non superiore all’indennità di carica dell’Assessore comunale. [4]

3)      Nell’espletamento del suo servizio, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali e, nei limiti dello stanziamento, di Consulenti iscritti negli appositi Albi professionali.

 

art. 25

Relazione annuale

 

 1)      Il Difensore Civico presenta ogni anno entro il mese di Gennaio, la relazione relativa  all’attività svolta nell’esercizio precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando eventuali suggerimenti.

2)      Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3)      La relazione deve essere affissa all’Albo Pretorio, trasmessa  a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco, alla Giunta, all’Organo dei Revisori dei Conti, al Segretario Comunale, al Direttore generale e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

 

 

 

 art. 26

Decadenza

 

1)      Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osti la nomina o per comprovata inerzia.

2)      La decadenza è pronunciata  dal Consiglio Comunale.

3)      Può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.

4)      Nella ipotesi di surroga, revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere entro trenta giorni alla nuova nomina.

 

 

 

CAPO V

  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

art. 27

Diritto al  procedimento

 

1)      Il Comune,  gli Enti ed Aziende dipendenti, applicano in modo efficace le norme della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni e i regolamenti riguardanti il procedimento. Devono comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge.

2)      Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire o eliminare gravi  pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

3)      I portatori di interessi pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà  di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

4)      I soggetti destinatari del provvedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

 

 

 

art. 28

Comunicazione dell’avvio del procedimento

 

 1)      Il Comune di Ciampino e gli Enti ed Aziende dipendenti devono dare  notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nel quale devono essere indicati l’ufficio ed il Funzionario Responsabile  della procedura, colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

2)      Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

3)      Resta salva la facoltà del Comune di adottare provvedimenti cautelativi, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma primo.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VI

  DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

 

art. 29

Diritto di accesso

 

1)      Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o dagli Enti e Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2)      Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma 1, previo pagamento dei costi di riproduzione.

3)      Gli  atti possono essere esibiti dopo l’emanazione e non durante l’attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

4)      Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, compresi quelli delle Aziende e Istituzioni sono a disposizione dei cittadini presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

5)      Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza degli atti, vietandone l’esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Oltre agli atti di cui al comma precedente, restano esclusi dall’accesso e dall’informazione, gli atti che il regolamento individua ai sensi dell’art. 24 della legge 7-8-90 n° 241.

6)      La trattazione dei cosiddetti dati sensibili deve essere regolamentata come previsto dal decreto legislativo 135/99.

7)      L’eventuale diniego di accesso deve essere motivato entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata al protocollo dell’Ente e deve  contenere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

 

 

  art. 30

Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

1)      L’Amministrazione comunale, al fine di garantire la piena attuazione della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, individua nell’ambito della propria struttura l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al quale viene assegnato, nell’ambito delle dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di relazionarsi con i cittadini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO III

  ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

CAPO I

 ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

art. 31

Organi

 

1)      Sono Organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2)      Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori, quali Amministratori dell’Ente, hanno l’obbligo di tenere un comportamento ispirato ai principi dell’imparzialità e della buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei Dirigenti delle strutture.

3)      Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno l’obbligo, quali Amministratori dell’Ente, di astenersi sulle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Tale obbligo si considera escluso per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell’Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4)      Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.

5)      Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

6)      La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

 

 CAPO II

  IL CONSIGLIO COMUNALE

 

art. 32

Le funzioni

 

1)      Il Consiglio Comunale è espressione della volontà popolare ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.

2)      E’ dotato di autonomia funzionale, organizzativa e di spesa nell’ambito della dotazione finanziaria determinata nel bilancio. Possono essere previste apposite strutture per il suo funzionamento.

3)      Adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge. Tali atti devono contenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione delle decisioni consiliari.

4)      Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle previste dalla legge e nessuna deroga può essere introdotta dal Regolamento. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio che in ottemperanza all’art. 32 della legge 142/90 vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi all’adozione, pena la decadenza.

5)      Definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati anche con riferimento al criterio delle pari opportunità uomo/donna e nel rispetto dei criteri delle minoranze.

6)      Il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è disciplinato da apposito regolamento nel quale specifiche norme devono riguardare la pubblicità delle sedute, la tempestiva ed idonea informazione dell’attività Consiliare, il diritto di iniziativa dei Consiglieri e le modalità di interlocuzione dei cittadini, l’esercizio del controllo sull’attività dell’Ente. Tale regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Analoga maggioranza è richiesta per l’approvazione di eventuali modifiche.

 

  art. 33

Convalida dei Consiglieri

 

 1)      La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2)      La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio e prosegue poi sotto la Presidenza di quest’ultimo per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta.

 

art. 34

Presidente e Vice Presidente del Consiglio

 

 1)      Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale, assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge o dallo Statuto. Promuove e coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta Comunale, con le Commissioni consiliari, con il Collegio dei Revisori dei Conti.

2)      Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, l’Organo assembleare elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, assegnandolo alla minoranza.

3)      Le elezioni hanno luogo separatamente ed a scrutinio segreto. Nelle prime due votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, nella terza è sufficiente la maggioranza assoluta.

4)      Il Vice Presidente del Consiglio Comunale assiste e sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o di assenza e nei casi di sospensione dell’esercizio delle funzioni previsti dalla legge.

5)      Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.

6)      Il Presidente del Consiglio è tenuto, nel termine di venti giorni, a convocare il Consiglio e ad inserire all’ordine del giorno le questioni richieste qualora ne facciano richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri Comunali.

7)      Deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8)      Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati ed approvata, con votazione a scrutinio palese, della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi entro dieci giorni della presentazione della proposta e può essere convocata dal Sindaco.

 

 art. 35

Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

 

1)   I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2)   Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari.

3)   Sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

4)   Ai Consiglieri Comunali sono garantiti:

a)   la tempestiva conoscenza della data, ora e luogo e delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio, degli argomenti da discutere e di tutta la documentazione attinente;

b)   il diritto di avere tempestivamente dagli uffici del Comune notizie, informazioni, documentazioni e copie di atti utili per lo svolgimento del proprio mandato e comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

5)      I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Nei confronti di suddette iniziative, previa istruttoria ed acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti, il Consiglio è tenuto ad esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della proposta. I Consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

6)      I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute Consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento della assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della legge 07/08/90 n° 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

7)     Il Regolamento del Consiglio comunale può prevedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti dai Consiglieri comunali in ragione dell’attività svolta, sia trasformato in un’indennità di funzione il cui valore è determinato, in via generale, da apposito atto deliberativo dell’Organo competente nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia, e sempre che ciò non comporti per l’Amministrazione maggiori oneri finanziari. Lo stesso atto definisce l’entità in forma percentuale e le modalità per l’applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.  [5]

 

  art. 36

Consigliere Anziano

 

1)      Ai fini del presente Statuto, è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, comma 4, del T. U.  16/5/1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi della legge 81/93.

 

  art. 37

Dimissioni e surroga del Consigliere Comunale

 

1)      Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto, tramite il Protocollo generale dell’Ente, al Consiglio Comunale. Per la surroga del Consigliere si fa riferimento alla normativa vigente.

 

  art. 38

I Gruppi Consiliari

 

1)      Un gruppo Consiliare è costituito da almeno due Consiglieri Comunali. Possono essere costituiti gruppi consiliari anche di un solo componente, purché risulti essere l’unico eletto nella lista che ha concorso alle elezioni.

2)      Tutti i Consiglieri comunali devono appartenere ad un Gruppo consiliare.

3)      Il Regolamento disciplina la costituzione dei Gruppi consiliari, la loro modifica e l’istituzione della Conferenza dei Capigruppo con le relative attribuzioni.

4)      I Consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo, formano il Gruppo misto. [6]

 

 

 

  art. 39

Le Commissioni Consiliari

 

1)      Il Consiglio Comunale per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio ambito, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire, con analogo criterio, Commissioni speciali, a carattere temporaneo per specifiche questioni. Possono essere istituite Commissioni con il compito di verificare il rispetto del regolamento o delle convenzioni nonché  il buon uso di impianti e mezzi messi a disposizione dal Comune ad Associazioni culturali, sportive ed ai Centri Anziani. Tali Commissioni sono composte dal Sindaco o suo delegato e da due Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza.

2)      Le Commissioni Consiliari sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criteri proporzionali. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3)      Le Commissioni Consiliari, nell’ambito delle rispettive competenze in materia, verificano lo stato di attuazione dei piani, dei programmi generali e settoriali del Comune e ne riferiscono al Consiglio. Esse svolgono altresì attività istruttoria ai fini del controllo sull’andamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e/o delle Società di Capitali costituite per la gestione dei servizi pubblici di competenza dell’Ente.

4)      Possono disporre l’audizione dei responsabili dell’Ente, delle Istituzioni e delle Aziende costituite dal Comune per l’esercizio dei servizi pubblici, i quali hanno l’obbligo di fornire i chiarimenti richiesti. Possono altresì disporre l’audizione dei rappresentanti del Comune nominati in altri Enti. Il diniego di ottemperanza immotivato e reiterato può essere causa di revoca della nomina.

5)      Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione nelle materie di propria competenza.

6)      La delibera di istituzione delle Commissioni deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 

art. 40

Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

 

1)      L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2)      Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3)      Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4)      La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

5)      L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

 

  art. 41

Pubblicità e validità delle Sedute

 

1)      L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’Albo Pretorio contestualmente alla notifica ai Consiglieri Comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

2)      Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

3)      Il regolamento indica il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo comunque la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

4)      Possono essere discussi in una seduta di seconda convocazione gli argomenti non trattati  in una seduta di prima convocazione per mancanza del numero legale.

5)      Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

6)      Salvo i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

 

 

  CAPO III

IL SINDACO

 

art. 42

Le funzioni

 

1)      Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo la vigente normativa ed è membro del Consiglio.

2)      Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio Comunale il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3)      Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

4)      Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

 

art. 43

Linee programmatiche di mandato

 

1)      Il Sindaco presenta al Consiglio, entro sessanta giorni dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2)      Il relativo documento è elaborato dal Sindaco anche avvalendosi di elementi conoscitivi forniti da parte dei Dirigenti delle strutture e sentita la Giunta Comunale.

3)      Ciascun Consigliere Comunale, attraverso il proprio gruppo consiliare, ove costituito, ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti di integrazione o modifica.

4)      La delibera di approvazione è assunta dal Consiglio Comunale dopo centoventi giorni dall’insediamento.

5)      Contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee.