Descrizione
Adottata, come di consueto durante la stagione estiva, l'ordinanza sindacale recante misure di prevenzione per il rischio di incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità.
Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle di cui all’art.10 comma 6 della legge n.353/2000 (da € 1.032,00 a 10.329,14) ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:
- Numero unico di emergenza 112
- Sala operativa Protezione Civile Regionale 803555
- Polizia Locale di Ciampino 06 7919104
In allegato l'ordinanza sindacale
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2025, 11:08