Targhe alterne e blocco totale

Pubblicato il 26 dicembre 2015 • Viabilità

L’Amministrazione comunale informa che, con Ordinanza n.14 del 26/12/2015, il Sindaco di Ciampino ha disposto per le giornate di Lunedì 28 e Martedì 29 dicembre 2015, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 16.30 alle ore 20.00:

A) il DIVIETO di circolazione nella zona “Fascia Verde” (individuata con atto di G.C. 5/2014) i giorni 28-29 dicembre 2015 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00 per i veicoli dotati di motore Endotermico:
alimentati a benzina “pre-Euro 1” ed “Euro 1” (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/1 2/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE — Fase Il e successive);
alimentati a Gasolio benzina “pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2” (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE — Riga A e successive);
ciclomotori e motoveicoli “pre-Euro 1” ed “Euro 1” a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 tempi o 4 tempi.
B) la LIMITAZIONE della circolazione veicolare a TARGHE ALTERNE (fermo restando il divieto di circolazione nella zona “Fascia Verde” individuata con atto di G.C. 5/2014 di cui al punto sotto) nella seguenti date e modalità:

il giorno 28 dicembre 2015 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00 per i veicoli provvisti di targa il cui numero finale sia DISPARI;
il giorno 29 dicembre 2015 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00 per i veicoli provvisti di targa il cui numero finale sia PARI;

Le limitazioni alla circolazione di cui ai punti precedenti NON riguardano:
• i veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano o a GPL, i veicoli a benzina o diesel “EURO 6”, ciclomotori “EURO 2”, motocicli “EURO 3”
• i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
• i veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’art. 381 del D.P.R. n. 495/92;
• gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
• i veicoli con targa C.D., SCV. e C.V.;
• i veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua — luce — gas — telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell’utenza civile;
• i veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
• i veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell’orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza attestante l’orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa- lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a meno fax, al Comando di Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l’elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del servizio;
• gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L’autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
• i veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
• gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;
• i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
• i veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
• i veicoli del servizio postale;
• i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
• i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
• autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
• autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
• veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
• veicoli di imprese che eseguono lavori per conto della Comune di Ciampino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione
• veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dalla Città di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
• veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
• veicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell'esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione;
• autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

Sono inclusi nella "Fascia Verde" di Ciampino i seguenti quartieri:
Centro storico (Piazza della Pace): tutto;
Zona Folgarella: parte adiacente il centro storico delimitata da via Pertini e viale Kennedy (entrambe restano percorribili);
Zona Mura dei Francesi e 167: tutta fino a via dei Laghi (che resta percorribile);
Zona Marcandreola: tutta fino a via dell’Acqua Acetosa (che resta percorribile).


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