Limitazione al traffico dal 27 al 30 dicembre 2016 per i veicoli più inquinanti e contenimento delle temperature negli immobili, dal 26/12/16 al 10/01/17
Pubblicato il 23 dicembre 2016 • Mobilità • 00043 Ciampino RM, Italia
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 17 del 23/12/2016, il Sindaco di Ciampino ha disposto il DIVIETO di circolazione nella zona “Fascia Verde” (individuata con atto di G.C. 5/2014 – vedi mappa) per le giornate di Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29 e Venerdì 30 dicembre 2016, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30, per i seguenti veicoli dotati di motore Endotermico:
- alimentati a benzina “pre-Euro 1” “Euro 1” ed “Euro 2” (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive , oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- alimentati a Gasolio benzina “pre-Euro 1”, “Euro 1” “Euro 2” ed “Euro 3” (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga B1 e successive);
- Ciclomotori e motoveicoli “pre-Euro 1” ed “Euro 1” a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 o 4 tempi (ovvero non conformi, a secondo della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CEE – Fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – Fase A e successive).
Per scoprire i veicoli che non sono interessati dalla suddetta limitazione alla circolazione, leggi l'ordinanza in allegato.
Con la stessa ordinanza, inoltre, è stata disposta la riduzione delle temperature negli immobili ad uso abitazione, ufficio, vendita, artigianali, industriali e assimilabili sull'intero territorio comunale da Lunedì 26 Dicembre 2016 a Martedì 10 Gennaio 2017, non superando i valori massimi di temperatura come indicato di seguito:
- 18° C negli edifici classificati, in base all’art. 3 del D.P.R. 412/1993 nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17° C negli edifici classificati, in base all’art. 3 del D.P.R. 412/1993 nella categoria E.8–industriali, artigianali e assimilabili;
Si chiede dunque alla cittadinanza, in particolare agli amministratori di condominio, di attenersi alle indicazioni riportate nell'ordinanza in allegato.
Tale disposizioni, rese necessarie per l'aumento delle polveri sottili e del Pm 10, provocato principalmente dal traffico veicolare e dagli impianti termici, è finalizzato al contenimento dell'inquinamento atmosferico in modo da consentire di raggiungere migliori livelli di qualità dell'aria.
Al fine di facilitare l’azione di vigilanza è fatto obbligo di esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) comprovanti la deroga sopra descritta), in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo;
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti il Comando di Polizia Locale e per quanto di competenza tutte le Forze di Polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada.
Ai sensi dell’art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.e i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.