Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della zanzara tigre (Aedes Albopictus) - anno 2024
Con ordinanza sindacale si dispone fino al 31 ottobre:
1. A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l’effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree dei centri commerciali, gestori di impianti sportivi, gestori di multisale cinematografiche ecc.), è fatto obbligo di:
- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può
- essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l’avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve
- essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere applicato dopo ogni pioggia;
- tenere sgombre tutte le aree già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.
2. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:
- mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
3. A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:
- eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
4. Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:
- adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia,
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l’esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi,
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:
- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua,
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d’acque meteoriche.
7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:
- adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali;
- rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
- provvedere in modo tale che, nei vasi con fiori freschi siano introdotti prodotti e/o materiali idonei ad evitare lo sviluppo larvale mentre i vasi inutilizzati o con fiori secchi siano riempiti di sabbia se posti all’aperto.
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