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Descrizione
La riduzione per produzione di rifiuti speciali (Regolamento Tari – Articolo 24), siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, il tributo è ridotto delle percentuali di seguito indicate:
| Codice categoria | Descrizione | % riduzione superficie |
| 21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | 30% |
| 19 | Carrozzerie | 30% |
| 19 | Autofficine ed elettrauto | 30% |
| 4 | Distributori di carburante | 30% |
| 17 & 18 | Attività artigianali | 20% |
| 25 & 28 | Supermercati, ipermercati di generi misti | 10% |
| Altre categorie non rientranti in quelle precedenti | Altre categorie non rientranti in quelle precedenti | 20% |
Per usufruire della presente riduzione il soggetto passivo dovrà, a pena di decadenza:
- presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L’agevolazione sarà riconosciuta nell’annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda;
- per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed, entro il 30 ottobre, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l’ufficio tributi la prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa attraverso apposita documentazione quale contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari etc.
In allegato il modulo Denuncia Tari.
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Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2026, 13:03