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Descrizione
Si avvisa l’utenza interessata che la Regione Lazio con Legge n. 20 del 10/12/2024 (BURL Lazio n. 100 del 12/12/24) all’art. 59 ha modificato il comma 3 dell’art. 50 della Legge Regionale n. 22/2019 stabilendo che:
“Gli operatori che nel partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale, possono partecipare ai mercatini, fino ad un numero massimo di trentasei giorni l’anno”.
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Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025, 17:42